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L’applicazione del TU 81/08 negli stage e nei laboratori delle scuole

La legge 128 dell’8 novembre scorso di conversione del decreto Istruzione ha affrontato la tematica della sicurezza nell’ambito del progetto/sistema alternanza scuola-lavoro che, secondo la definizione del Ministero (più propriamente della direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni), “consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, art. 4 del DLgs 15 aprile 2005, n. 77”.*

Infatti, l’art. 5 della legge 128 prevede, fra l’altro, l’emanazione di un decreto interministeriale, Istruzione e Lavoro, che dovrà essere emanato entro l’11 maggio 2014, e che avrà come finalità quella di indicare le modalità di applicazione delle disposizioni del TU 81/08 in favore degli studenti in regime, appunto, di “alternanza scuola-lavoro”.

A beneficiarne, nello specifico, saranno gli studenti impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio.

(Organizzazione dei percorsi in alternanza). 
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di convenzioni…

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza …

4. Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.

6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all’interno del piano dell’offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

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