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Lavora durante l’assenza per malattia e licenziamento, sentenza Cassazione

Un dipendente è stato licenziato perché, nei giorni di assenza per malattia e infortunio, aveva svolto altra attività lavorativa. E la Corte di Cassazione (sentenza 26290 del 25 novembre 2013) ha dato ragione al datore di lavoro sostenendo che ” il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia, ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche”.

Nel fatto, il datore di lavoro aveva “scoperto”, tramite un’agenzia investigativa privata che il dipendente si era dedicato a “versare la spazzatura nei cassonetti, pulire il piazzale esterno utilizzando una scopa o una paletta, caricare sull’autovettura contenitori di rifiuti nonché nella pulizia anche all’interno del locale” della birreria-pizzeria ove lavorava la moglie”.

È stata corretta, secondo la Cassazione, la contestazione fino al provvedimento di licenziamento, perché il lavoratore “avrebbe dovuto astenersi da detta attività” come “da qualsiasi condotta che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione”. E in realtà “l’impegno fisico profuso nel bar-pizzeria della moglie ha interessato particolarmente gli arti superiori, quindi incidendo in modo peggiorativo sulla malattia (trauma distensivo della spalla destra) per la quale egli si era assentato dal lavoro”.

D’altra parte, conclude la sentenza, lo stesso “pericolo di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore medesimo, può configurare un grave inadempimento comportante un serio pregiudizio all’interesse del datore di lavoro, risultando violati: 

  • gli obblighi di buona fede;
  • la correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro”.

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