FIRENZE – Pubblicata nel n. 52 del BURT Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, la delibera n. 1065 del 9 dicembre 2013 della Giunta regionale con cui si approvano le Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.
Il documento è frutto del lavoro di un gruppo tecnico multiprofessionale composto da esperti dei servizi per le dipendenze, della medicina del lavoro, della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, dei medici competenti e del Centro alcologico regionale della Toscana.
Seguendo quanto stabilito dall’art. 41, comma 4-bis, del D.lgs 81/2008, con la finalità di consentire un’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni previste dall’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, il gruppo è stato incaricato di stilare un documento di proposta di linee di indirizzo che potesse fornire ai professionisti responsabili della verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza indicazioni per l’esecuzione di una procedura standardizzata a livello regionale e una serie di strumenti operativi efficaci.
Scopo del documento è quindi:
- consentire ai “competenti servizi delle Aziende USL del territorio toscano ed ai Medici competenti l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di dipendenza da alcol per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio […];
- “fornire il supporto specialistico alcologico per tale attività;
- prevedere un criterio omogeneo di tariffazione dei costi a carico del datore di lavoro.”
Nel documento si evidenzia inoltre che il gruppo di lavoro regionale, nella predisposizione delle presenti linee di indirizzo, ha tenuto conto:
- “della quantità dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti di assenza di alcoldipendenza;
- dell’organizzazione del sistema sanitario toscano e dell’articolazione dei servizi interessati alle presenti procedure;
- della necessità di contenere i tempi e i relativi costi a carico dei datori di lavoro;
- della necessità di effettuare gli accertamenti nel rispetto della dignità della persona e della privacy:
- della necessità del rispetto delle norme di garanzia circa l’oggetto dell’accertamento e la sua rapportabilità al lavoratore, fattori questi particolarmente importanti per gli eventuali risvolti in contenzioso sia per il lavoratore che per l’accertatore e per il datore di lavoro;
- della necessità di proporre procedure ed accertamenti facilmente accessibili e fattibili che concretamente permettano di fornire gli indispensabili elementi di valore obiettivo e scientifico che possano fungere da valido supporto al giudizio medico ed alle successive azioni ad esso conseguenti, riducendo la componente soggettiva e, dunque, la componente meno difendibile o giustificabile in sede di opposizione;
- della necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei terzi e del lavoratore e nel contempo evitare eventuali e arbitrarie “stigmatizzazioni” di “alcoldipendente “o comunque di “abusatore” di sostanze alcoliche”.
Il documento quindi definisce i compiti dell’azienda e del medico competente e illustra il protocollo sanitario, istituito dal M.C., distinguendo la valutazione sanitaria di I e II livello, descrivendo le modalità di accesso al Cca, Centro di consulenza alcologica, e le modalità di reintegro nella mansione.
Per approfondire: linee di indirizzo Toscana.