BRUXELLES – Pubblicata il 17 gennaio 2014 in Gazzetta ufficiale Europea la Direttiva 5 dicembre 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
La scadenza per gli Stati membri affinchè provvedano all’entrata in vigore del provvedimento è stata fissata al 6 febbraio 2018. Contestualmente, ancora dal 6 febbraio 2018, le direttive sopra citate verranno definitivamente abrogate.
“La direttiva fissa le norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti” e si applica in qualsiasi contesto sorga un rischio esposizione a radiazioni ionizzanti. Indipendentemente dal fatto che l’esposizione sia pianificata, esistente o emergente.
Si applica in dettaglio:
“a) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nella Comunità e all’esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;
b) alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
c) alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:i) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante; ii) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
d) all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
e) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.
Non si applica invece:
a) all’esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell’organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) all’esposizioni di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
c) all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
Con quattro approfondimenti a partire dal prossimo lunedì cercheremo di entrare nel dettaglio del provvedimento e osservare gli aspetti inerenti i nostri settori.
Info: Euratom 2013.