ROMA -Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2014 n.25 il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento protezione civile, 25 novembre 2013, Aggiornamento degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012.
Il decreto riguarda i requisiti minimi per il controllo sanitario (previsti dall’art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto interministeriale 13 aprile 2011, attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dei volontari appartenenti a Protezione civile, Croce rossa italiana, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e alle organizzazioni equivalenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
Riporta nell’allegato 3 disposizioni che vanno a sostituire integralmente l’allegato 3 del Dpcm 12 gennaio 2012 Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, ovvero la parte di provvedimento citato, che ha interessato e interessa gli accertamenti medici.
Recita il nuovo allegato. Il controllo sanitario deve essere assicurato con una programmazione quinquennale che sia a cura:
“a) delle Direzioni di protezione civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013;
b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.
Il Dipartimento della protezione civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all’uopo disponibili.
Per la Regione autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa”.
Il controllo deve essere ovviamente in coerenza con i livelli definitivi dai Lea nazionali e integrato da campagne di informazione anche in relazione agli scenari di azione. Può essere inoltre programmato anche in occasione di esercitazioni o prove di soccorso.
L’Organizzazione dovrà registrare la partecipazione dei volontari alle attività di controllo sanitario e “ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l’acquisizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalità e scadenze prefissate”.
Info: decreto 25 novembre 2013.