A margine della serie di interventi sulla protezione da radiazioni ionizzanti (iniziando con oggi una serie di approfondimenti sulle attribuzioni del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro), va detto che il Ministero provvede alla vidimazione del “libretto personale di radioprotezione” per i lavoratori esposti a questo rischio.
Ho già riferito che il libretto deve essere predisposto dal datore di lavoro per ogni lavoratore risultante soggetto all’azione delle radiazioni ionizzanti e deve inviarlo al Ministero del Lavoro.
Nel sito del Ministero vengono date le informazioni dettagliate sull’argomento,
con riferimento alle procedure da seguire per ottenere:
- “rilascio libretti personali di radioprotezione (Allegato XI, punto 1.2 del DLgs 230/95*);
- autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna** per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del DLgs 230/95 e DM 4/1/2001***);
- autorizzazione lavoratore autonomo di impresa esterna per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, c. 4, del DLgs 230/95 e DM 4/1/2001);
- notifica datore di lavoro di impresa esterna per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, c. 4 del DLgs 230/95 e DM 4/1/2001)”
- notifica lavoratore autonomo di impresa esterna per l’esercizio dell’attività presso terzi esercenti attività comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, c. 4, del DLgs 230/95 e DM 4/1/2001)”.
L’ammontare della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione è stato stabilito con un decreto interministeriale dell’ottobre 2001.
* Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti (Più volte modificato, Nda). L’all. XI ha per oggetto la determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni.
** “soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, di cui all’art.4, comma 2, lett o) del DLgs 230, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi”.
*** Stabilisce l’obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne.
Sulla radioprotezione leggi anche:
sorveglianza medica
informazione istruzione
Stati membri
definizioni
Leggi anche: elenchi esperti qualificati e medici autorizzati.
Continua nella serie attribuzioni Ministero in materia sicurezza lavoro: le buone prassi.