ROMA – L’area dedicata alle domande frequenti della sezione del sito del Ministero del Lavoro dedicato alla sicurezza è stato aggiornata con le risposte a due nuovi quesiti:
- Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 81/2008?
- Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
La pagina delle Faq per la sicurezza sono inoltre fonte di preziose precisazioni che danno risposta ai quesiti che datori di lavoro, consulenti e lavoratori si pongono con più frequenza e cui il Ministero cerca di dare puntuale risposta nell’ottica di fornire tutto il sostegno possibile a chi operare per adottare in modo corretto le norme previste dalla legge.
Quotidiano Sicurezza dedicherà qualche pagina di divulgazione e commento alle questioni presentate dal sito a partire da queste ultime pubblicazioni che toccano certamente temi di grande attualità.
Riportiamo quindi la risposta fornita dal ministero al quesito sui requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di RSPP.
Prima di tutto la Direzione Generale per la Tutela della Sicurezza del Ministero del Lavoro, intende precisare che la la materia in oggetto non è di diretta competenza del Ministero ma afferisce ai poteri di Regioni e Province Autonome. Detto questo non si sottrae alla richiesta di chiarimento da parte e a sostegno di datori di lavoro e consulenti procede a commentare il testo di legge oggetto di dubbio da parte del richiedente.
Il testo di legge che norma la questione è art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che cita:
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(comma così modificato dall’articolo 21 del d.lgs. n. 106 del 2009)
IL Testo Unico prevede quindi che il posesso di una laurea in una delle classi indicate esonerano dalla ferquenza dei moduli di formazione A e B per RSPP.
Le lauree triennali in oggetto che permettono l’esonero dal corso sono:
- L7 ingegneria civile e ambientale
- L8 ingegneria dell’informazione
- L9 ingegneria industriale
- L17 scienze dell’architettura
- L23 scienze e tecniche dell’edilizia
Per le lauree magistrali invece il Testo Unico s riferisce alle lauree di
- classe 4 lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
- classe 8 lauree in ingegneria civile e ambientale
- classe 9 lauree in ingegneria dell’informazione
- classe 10 lauree in ingegneria industriale
Da ricordare che il possesso di questi titoli non esonera dalla frequenza del Modulo C che ha per oggetto la prevenzione e la protezione dai rischi, compresi queli legati agli aspetti ergonomici e allo stress lavoro correlato.