Una funzione di grande rilievo del Ministero del Lavoro è quella dell’ispezione sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’attività viene esercitata dai servizi ispettivi delle Direzioni territoriali del lavoro che sono titolari di competenza nei particolari settori indicati dagli artt. 13 (vigilanza) e 14 (contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*) del Tu 81/08.
Per l’art. 13 il personale ispettivo del Ministero “può esercitare l’attività …. informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Asl:
a) nelle attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) nei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) in ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati”.
Ancor prima del Tu, il DLgs 124/2004** aveva risposto alla necessità di un coordinamento delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro e degli Enti previdenziali, in modo da uniformare il comportamento del personale ispettivo, e aveva quindi istituito, dentro all’ organizzazione del Ministero, un’apposita Direzione generale.
E ancora. Per rendere operativo e quanto più efficace il coordinamento della vigilanza sul lavoro, il Ministero ha dato vita a frequenti “campagne ispettive” operando con altri soggetti competenti come Inail e Inps e questo, per contrastare fenomeni di forte impatto sociale come, ad es., lo sfruttamento del lavoro extracomunitario e minorile.
Peraltro, ricordo che in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza, la competenza primaria è attribuita alle Asl alle quali, per l’indicazione presente nell’art. 13 del Tu, si affiancano, in specifici settori di attività, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero dello Sviluppo economico e le Regioni.
* In forza dell’art. 14 “gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro… possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino: a) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; b) in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale…”.
** Le disposizioni sono ripartite fra diversi capitoli (Organizzazione, Competenze delle Direzioni del lavoro, Poteri del personale ispettivo).
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