Il 27 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il Gaet, un nuovo codice tributo, per le maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro…. così come stabilito dall’art.9, c. 2, del DL 76/13*, poi convertito dalla L. 99/2013.
Secondo l’art. 9 del DL 76 “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie … sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.
In sede di prima applicazione la rivalutazione è avvenuta, con effetto dal 1°luglio 2013, nella misura del 9,6%.
Le maggiorazioni derivanti dall’applicazione del DL sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza, di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. Per questo, le risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro.
È il caso di ricordare che la violazione degli obblighi previsti dalle norme del Tu 81/08 integra reati puniti con la pena alternativa tra l’arresto e l’ammenda. Per alcuni illeciti amministrativi è prevista la punizione con sanzione amministrativa pecuniaria.
Per le contravvenzioni previste con la sola pena dell’arresto, è prevista la conversione della sanzione detentiva in ammenda:
1) se risultano eliminate:
- tutte le irregolarità;
- le fonti di rischio;
- le eventuali conseguenze dannose del reato;
2) se la violazione non ha condotto ad un infortunio;
3) se si tratta della prima violazione da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Delle sanzioni del Tu 81/08 si occupano:
- Tit. I, Disposizioni generali , Capo IV, sez. 1, artt. 55-60; – Tit. II, Luoghi di lavoro, Capo II, art. 68; – Tit. III, Impianti… DPI, Capo III, art. 87; – Tit. IV, Cantieri…, Capo III, artt. 157-160; – Tit. V, Segnaletica, Capo II, art. 165;
- Tit. VI, Movimento manuale…., Capo II, art. 170; – Tit. VII, Attrezzature, DPI…, Capo III, art. 179; – Tit. VIII, Agenti fisici…, Capo VI, artt. 219-220;
- Tit. IX, Sostanze pericolose, Capo IV, artt. 262-265; – Tit. X, Agenti biologici, Capo IV, artt. 282-286; – Tit. XI, Atmosfere esplosive…, Capo III, Art. 297;
- Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale riguarda: (Art. 298) Principio di specialità, (Art. 299) Esercizio di fatto di poteri direttivi, (Art. 300) Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (Art. 301) Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e segg. del DLgs 758/1994**,(Art. 301-bis) Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione, (Art. 302) Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, (Art. 302-bis) Potere di disposizione.
* Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti.
** Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro: “l’azione penale può essere sospesa dall’organo di vigilanza… che impartisce … un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario…”.