Con un decreto del 3 marzo 2014 il Ministero dell’interno ha approvato la nuova regola tecnica di prevenzione degli incendi nei rifugi alpini che modifica le disposizioni introdotte con analogo decreto del 1994*.
La rinnovata serie di disposizioni impone ai rifugi alpini esistenti sotto la data del 16 aprile 2014 (30° giorno dalla pubblicazione del decreto ministeriale) di adeguarsi alle prescrizioni raccolte nell’allegato del decreto stesso.
In particolare i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto, devono acquisire i nuovi requisiti di sicurezza antincendio relativamente a:
- impianti elettrici;
- estintori;
- segnaletica di sicurezza;
- gestione della sicurezza;
- addestramento del personale;
- istruzioni di sicurezza.
E lo dovranno fare entro il 6 ottobre 2014 che è la data indicata dal c. 4 dell’art. 11 del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151/2011).
I rifugi con capienza non superiore a venticinque posti letto, invece, devono acquisire i requisiti di sicurezza antincendio entro il 6 ottobre 2016 (“due anni dalla data riportata all’art. 11 del Nuovo regolamento di prevenzione incendi”).
Infine, non sono obbligati ad alcun adeguamento i rifugi alpini che hanno presentato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e quelli per i quali siano stati previsti, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione**.
L’allegato del rinnovato Titolo IV, di seguito alle generalità (i rifugi sono classificati a seconda se siano raggiungibili con strada rotabile o meno***) e alle regole generali, tratta la materia distintamente, con riferimento cioè alla capienza – superiore o non superiore a venticinque posti.
Tra le disposizioni comuni ricorre l’obbligo di garantire “la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo”. Lo stesso “deve avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della L. 609/1996 ****, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998”. La preparazione dell’ addetto…deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
* Il nuovo DM sostituisce il titolo IV dell’allegato al DM 9 aprile 1994.
** Il relativo progetto deve essere approvato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.
*** “Il regolamento del Club Alpino Italiano prevede la suddivisione dei rifugi in 5 categorie (A, Rifugi raggiungibili con strada rotabile o comunque in prossimità di questa, B, Rifugi raggiungibili con altro mezzo meccanico di pubblico servizio (escluse le sciovie) o comunque in prossimità di questo, C, D, E, Rifugi non ricadenti nelle precedenti categorie; l’appartenenza all’una o all’altra di queste categorie è legata alla quota del rifugio, alla difficoltà di accesso ed al metodo con cui vengono effettuati i rifornimenti”).
**** Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto.