Sull’applicazione dell’art. 3, c. 2 del Tu 81/2008, è di questi giorni la risposta che il Ministero del Lavoro ha espresso all’interpello dell’Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco.
Il c. 3 prevede che nei riguardi delle Forze armate e di polizia, del Dipartimento dei VV.F., del Soccorso pubblico e della Difesa civile, dei servizi di Protezione civile, … delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative…individuate con decreti emanati ai sensi dell’art. 17, c. 3 della L.400/1988, sulla disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Attualmente, ricorda il Ministero, “nelle more dell’emanazione dei decreti (ex L. 400/1988), rimane in vigore il DM 14 giugno 1999, n. 450, che è il Regolamento… con le norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servîzîo espletato nelle strutture della polizia di stato, del Corpo nazionale dei VV.F. e degli uffici centrali e periferici della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità averti competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tenere conto nell’applicazione dalle disposizioni concernenti il miglioramento delta sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il Regolamento, continua il Ministero, va oggi applicato tenendo conto del disposto dell’art. 304, c. 3 del Tu 81, secondo il quale “fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al c. 2*, in presenza di disposizioni di legge o regolamentari che dispongano un rinvio al D.Lgs. 626/1994** oppure ad altre disposizioni abrogate dal c. 1 (dell’art. 304, Nda), i rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme … del TU 81/2008”.
* Sono i decreti con i quali si dovrà provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del TU con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono un rinvio a norme del DLgs 626/1994 e ss.mm.ii.
** La cosiddetta “626” fu emanata nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione di alcune Direttive europee.
Info: applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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Continua mercoledì 2 aprile 2014: Per i volontari si applica l’art. 21, come per i lavoratori autonomi.