La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha chiesto alla Commissione interpelli del Ministero del lavoro di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 25 (Medico competente), c. 1, del TU 81/2008.
L’interesse è rivolto al valore del termine “collabora” che appare nel testo di legge. Nel quale – lett. a) del c.1 – si legge che: “il medico competente collabora con il datore di lavoro e con îl servizio di prevenzione e protezione:
- alla valutazione dei rischi anche ai fini delta programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela dalla salute e della integrità psico-fsica dei lavoratori;
- all’attivîtà dî formazione e informazione nei confronti de! lavoratori, per la parte di competenza;
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso”..
Per la successiva lettera m) il medico competente partecipi a) alla programmazione e b) al controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delta valutazione del rischîo e della sorveglianza sanitaria.
“Collaborazione e partecipazione” che, secondo la Commissione, attribuiscono al medico competente un ruolo di maggiore rilevanza nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, sicuramente più ampio rispetto a quello assegnato dall’ art. 17 del DLs 626/1994. Il quale “limitava” l’operato del MC “alla predisposizîone dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori…sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio…”.
L’ampliamento, con l’art. 25 del TU 81/08, estende la competenza , come detto sopra , anche alla programmazione… alla sorveglianza sanitaria, e all’attività di formazione e servizio di primo soccorso. Inoltre, l’art. 35 c. del DLgs n. 106/2009* ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.
A corredo dell’interpretazione fornita nell’interpello, la Commissione rinvia alla sentenza della Cassazione n. 1856 del 15/01/2013, nella quale viene sottolineato che al medico competente “non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionalî in materia sanitaria…”.
Il tutto fa concludere che l’obbligo di collaborazione del medico competente “vada inteso in maniera attiva” anche nella valutazione dei rischi aziendali tenuto conto che lo stesso, prima di redigere il protocollo sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti… acquisita sulla base dalle informazioni ricevute dal datore di lavoro ma anche attraverso l’espletamento dei propri obblighi sanciti dall’art. 25 dello stesso TU e cioè:
a) visita degli ambienti di lavoro, durante la quale il MC interagisce con il datore di lavoro, il Rspp, il Rls e dialoga con i lavoratori;
b) sorveglianza sanitaria (elementi di conoscenza contenuti nella cartella sanitaria).
* Modifica dell’art. 58 del TU 81/08.
Info: corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
Leggi anche:
Documentazione che il committente può chiedere all’appaltatore
Per i volontari si applica l’art. 21, come per i lavoratori autonomi
Per i VV.F. rimane il DM 450/99 (con l’avvertenza dell’art. 304 del Tu)
In attesa del Sinp, è ancora obbligatorio il registro degli infortuni