Per l’infortunio verificatosi in un cantiere edile a causa della caduta di una cornice che ha colpito un operatore, i giudici del merito hanno condannato il datore di lavoro ed il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, quest’ultimo per aver omesso di verificare che fossero state concretamente rispettate le disposizioni contenute nel Piano di sicurezza, relative alle opere di puntellamento delle pareti.
Contro la condanna il coordinatore ha opposto ricorso presso la Cassazione, che peraltro l’ha respinto (Cassazione penale, Sez. 4, 07 aprile 2014, n. 15484), ribadendo il primo giudizio.
Argomentando sulla violazione degli art. 590 cod. pen.* e art. 92 del TU 81/08** (già art. 5 della L. 494/1996), la Corte sostiene che al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori sono attribuiti precisi compiti ed obblighi che lo individuano quale “titolare di una specifica ed autonoma posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica”.
Allo stesso spetta “non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori”.
Si tratta di un compito definito di “alta vigilanza” da esercitare in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità degli operatori.
Non vale – si legge nella sentenza della Corte – ad escludere le responsabilità dell’imputato, la presenza frequente in cantiere dello stesso, il quale durante i periodi di presenza avrebbe dovuto approfondire le questioni concernenti i temi della sicurezza, non solo:
- attraverso riunioni tra i diversi soggetti interessati;
- attraverso la diretta verifica del rispetto delle relative prescrizioni.
Né la responsabilità esclusiva della corretta esecuzioni delle misure di prevenzione doveva farsi ricadere sull’appaltatore, ma al contrario, la posizione di coordinatore per la sicurezza, imponeva all’imputato di accertarsi: a) direttamente e b) costantemente, fin dalla fase iniziale dei lavori… sul rispetto delle misure ed opere previsionali, “dovendosi intendere il richiamato concetto di “alta vigilanza”, in termini di pieno coinvolgimento ed “in aggiunta”degli altri soggetti ai quali la legge attribuisce specifiche posizioni di garanzia”.
Peraltro, anche una precedente sentenza della Corte di Cassazione (18149/2010) ha sostenuto che per accertare se l’evento illecito coinvolga anche la responsabilità del coordinatore, occorre accertare “se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto o se invece l’evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione “, ambito nel quale ai coordinatore è attribuito il compito di alta vigilanza.
E, nel fatto oggetto della sentenza 15484 del 7 aprile, l’infortunio, come descritto dai giudici di merito, non è stato contingenza estemporanea scaturita dallo svolgersi dei lavori, bensì “conseguenza dell’impropria configurazione delle modalità d’intervento nell’esecuzione degli stessi…”, ciò che riconduce l’evento nello specifico ambito con riguardo al quale devono esercitarsi i compiti di controllo e di “alta vigilanza” attribuiti al coordinatore.
Quest’ultimo, aggiunge la sentenza, avrebbe potuto:
- subito intervenire e pretendere dai responsabili del cantiere la predisposizione delle più corrette modalità di esecuzione dei lavori, rispettose delle prescrizioni di sicurezza, oppure
- “ giungere alla sospensione dei lavori, considerato l’evidente pericolo di crollo” che si sarebbe manifestata come causa determinante dell’infortunio.
* Lesioni personali colpose. “…Se i fatti … sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni…”
** Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Info: ruolo e responsabilità coordinatore sicurezza.