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In ogni Regione un comitato per il coordinamento di prevenzione e vigilanza

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

  • è svolta dall’Asl competente per territorio e…dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • nel rispetto delle attività di coordinamento a) ex art.5 (a livello centrale, “di indirizzo e valutazione…”) b) ex art.7 (a livello regionale, da parte dei Comitati regionali).

Questi ultimi sono stati voluti nel Sistema istituzionale (Capo II del TU 81/08) per realizzare: 

  • la programmazione coordinata degli interventi;
  • l’uniformità degli stessi interventi;
  • il raccordo tra l’attività del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5) e quella della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art.6).

I Comitati regionali sono stati istituiti presso ogni Regione con il Dpcm 21 dicembre del 2007.

Qui sotto le funzioni dei Comitati regionali*:

  • sviluppare, tenendo conto delle peculiarità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi definiti a livello nazionale;
  • svolgere funzioni di orientamento e pianificazione delle attività di vigilanza e di prevenzione e promuovere, in maniera coordinata, attività di formazione, informazione, comunicazione, assistenza;
  • raccogliere ed analizzare le informazioni relative agli eventi lesivi e ai rischi, fornendo suggerimenti operativi e tecnici che siano volti alla riduzione del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali;
  • valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che promuovano l’adozione, da parte di datori di lavoro, lavoratori e tutti i soggetti interessati, di comportamenti volti a migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza.

Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

* Art. 1, c. 4, del Dpcm 21 dicembre del 2007 (Attività di coordinamento). Gli altri articoli del Dpcm titolano Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza, Monitoraggio e raccolta dati, Esercizio di poteri sostitutivi.

Continua martedì 29 aprile 2014: coordinamento centrale.

 Leggi anche:
Direzioni territoriali Ministero Lavoro
Commissione interpelli
Commissione consultiva
Fondo familiari vittime infortuni
due Divisioni sicurezza
buone prassi
gestione radioprotezione

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