Per il Capo IV del DLgs 38/2000*, il Casellario centrale infortuni (Cci) è una banca dati pubblica che raccoglie tutti gli infortuni che hanno prodotto invalidità permanente o morte e che sono stati accertati da un Istituto assicuratore.
Il data base è alimentato dagli “utenti” del Cci indicati dall’art. 17 del DLgs 38, e cioè:
a) gli istituti che esercitano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l’assicurazione contro i rischi di infortunio e l’assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’Isvap).
L’Inail e gli istituti assicurativi comunicano al Cci:
- i casi di invalidità derivanti da infortunio professionale e non, sia i casi derivanti da malattia professionale;
- il grado di invalidità.
Le comunicazioni devono essere effettuate entro la fine del secondo mese successivo alla data di accertamento dell’invalidità** e con le modalità indicate nel regolamento di esecuzione***.
Nella gestione del data base deve essere garantita l’osservanza delle disposizioni del Codice della privacy sul trattamento dei dati personali e sensibili (DLgs 196/2003).
Gli utenti hanno diritto ad acquisire i dati degli infortuni/malattie professionali per verificare i “precedenti” infortunistici e patologici dei soggetti infortunati/colpiti da malattie professionali.
L’acquisizione dei dati in forma aggregata viene utilizzata anche per analisi e studi statistici. L’ elaborazione dei dati è resa disponibile anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di un Rapporto statistico annuale (Leggi: rapporto casellario 2013).
Il Cci avvale delle strutture e delle risorse organizzative dell’Inail ed è soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro.
* Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
** In caso di ritardato (o mancato) inoltro, gli utenti incorrono nelle sanzioni amministrative previste dall’art. 20 del DLgs 38/2000.
*** Art. 22 del DLgs 38/2000.
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