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Il Cci non solo per la conservazione di dati degli infortuni

Il Casellario centrale degli infortuni (Cci) era stato voluto, sin dagli anni 20* per “la raccolta e la conservazione delle schede relative ai casi di infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente”. Nel 1945 il Cci è stato trasferito presso l’Inail e solo con il DLgs 38/2000 si è provveduto al suo riordino e all’ampliamento dei propri compiti seconda l’individuazione dettata dal Regolamento di esecuzione che è stato approvato con Dm del 27 settembre 2002.

Già si è detto degli Utenti** e delle caratteristiche di gestione del Cci. Va aggiunto che, oltre a svolgere, a beneficio degli Utenti, i compiti di archiviazione, conservazione e comunicazione dei dati relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale…che importino invalidità permanente o morte;  oltre a elaborare i dati, mediante procedure informatiche che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati…”; il Ccifavorisce l’integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, ma anche con quelle a carattere previdenziale.

Come già anticipato, il Casellario può anche fornire alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche, i propri dati in forma aggregata per indagini conoscitive.

Gli organi del Casellario sono:

  • il Comitato di gestione, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell’Inail, dell’utenza pubblica diversa dall’Inail, dell’Enpaia (agricoltura), dell’Ania (assicurazioni), il dirigente responsabile del Casellario, due esperti in assicurazione e in discipline statistiche, designati dal Ministro del Lavoro;
  • il presidente;
  • il dirigente responsabile.

Le spese per le modifiche strutturali, l’aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall’Inail e, successivamente, ripartite tra gli utenti (art. 21 del DLgs 38/2000).

* Regio Decreto 23 marzo 1922 n. 387.
** Inail e Assicurazioni (art. 17 del DLgs 38/2000).
*** Art. 16 del DLgs 38/2000.

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