Tra i provvedimenti assunti dal Cdm del 13 giugno, uno si riferisce alla procedura semplificata per le bonifiche e la messa in sicurezza.
Il decreto prevede una procedura semplificata “per superare le difficoltà e le incertezze che frenano gli interventi di bonifica e messa in sicurezza necessari:
- alla salvaguardia delle vocazioni ambientali dei territori;
- al loro rilancio economico-occupazionale.
Fra gli interventi si fa cenno alla bonifica dei beni contenenti amianto. A questo proposito, nella trattazione dell’articolo apparso ieri nella rubrica, si è già detto che in Italia, secondo un’indagine pubblicata lo scorso maggio, sono ben 2 mila gli istituti scolastici nei quali è presente l’esposizione all’amianto e che il fenomeno rischioso interessa oltre 340 mila tra studenti e lavoratori.
Della grave situazione si è quindi occupato il Governo nazionale nell’ambito di una politica di riqualificazione e ammodernamento della scuola.
In generale, “per i soggetti che garantiscono di poter ridurre il livello di concentrazione soglia di contaminazione”, con un “programma di interventi dai tempi certi”, è previsto:
- un procedimento di approvazione veloce, “fermo restando il controllo delle Arpa sui dati tecnici e sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’inquinamento”.
- una qualificazione specifica per le imprese che sono chiamate a realizzare le attività legate allo smantellamento e alla messa in sicurezza degli impianti nucleari*;
- alla bonifica dei beni contenenti amianto (e quindi anche delle scuole, Nda), una quota parte del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, già destinato agli interventi per bonifica dei siti d’interesse nazionale.
* I criteri di qualificazione (categorie di lavorazioni e requisiti speciali per l’acquisizione della qualifica da parte delle imprese) saranno determinati con decreto interministeriale entro 30 giorni dalla pubblicazione delle misure governative approvate il 13 giugno.
** È stato istituito dal decreto legislativo n. 88 del 2011, sostituendo il Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici… Le politiche di coesione si attuano sia a) attraverso l’utilizzo delle risorse previste nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e sia b) attraverso il ricorso a risorse aggiuntive iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione…”.
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