Gli Atti di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, hanno formato oggetto di una deliberazione della Regione Emilia-Romagna che alla materia ha dedicato particolare attenzione con l’adozione di provvedimenti legislativi sin dal 2000 e 2009 e, da ultimo, con la proposta del dicembre scorso (deliberazione regionale 149 del 17.12.2013) (Leggi anche: Sicurezza lavori in quota, linee vita e nuovo atto di indirizzo).
Per evitare o ridurre questo tipo di rischio che è quanto mai diffuso nei cantieri edili, gli Atti obbligano a eseguire l’installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici.
L’obbligo, che scatta dal prossimo 15 luglio (il 18 luglio prorogato al 31 gennaio 2015), interessa sia gli edifici pubblici che quelli privati:
a) in tutti gli interventi di nuova costruzione;
b) negli interventi riguardanti l’involucro esterno – pareti esterne perimetrali e/o coperture – di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo disciplinato dalla legge regionale 15/2013;
c) negli interventi riguardanti l’involucro esterno – pareti esterne e/o coperture – di edifici esistenti assoggettati alla disciplina ex art. 99 del TU 81/08*.
Per dimostrare la conformità alle nuove disposizioni, il proprietario dell’edificio interessato alle opere o il committente, insieme alla restante documentazione di rito, devono:
- allegare una dichiarazione di impegno alla progettazione e alla installazione dei dispositivi di ancoraggio;
- (prima della fine dei lavori) depositare allo Sportello unico per l’edilizia** il relativo elaborato tecnico.
I Comuni, d’altra parte, entro la data di decorrenza degli obblighi, come detto il 15 luglio, devono adeguare il proprio regolamento urbanistico ed edilizio agli atti di indirizzo regionali che, in assenza di tale adeguamento, trovano, comunque, diretta applicazione.
* Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Asl e alla Direzione territoriale del lavoro la notifica preliminare elaborata conformemente all’All. XII (Contenuto della notifica preliminare di cui all’art. 99).
** È stato istituito con l’art. 5 del Testo Unico in materia edilizia, Dpr 380/2001. I suoi compiti: “…ricevere le denunce di inizio attività e le domande per il rilascio di permessi di costruire…; fornire informazioni …sulle denunce e le domande … anche attraverso la predisposizione di un archivio informatico (data base);… adottare i provvedimenti in tema di accesso ai relativi documenti amministrativi…; rilasciare i permessi di costruire, i certificati di agibilità, … le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni di provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico–ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento…; curare i rapporti tra l’Amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia”.