Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del febbraio 2014 ha riguardato i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, materia ricompresa nel Dpr 74/2013, che è il “regolamento per la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”.
All’art. 7, il Dpr 74 dispone, fra l’altro*, che:
- le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite: a) da ditte abilitate; b) conformemente alle prescrizioni; c) con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione**;
- …a partire dal 10 giugno 2014, gli impianti termici devono essere muniti di “libretto di impianto per la climatizzazione… che sono aggiornati, integrati … con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013”.
L’adeguamento alla normativa da parte delle Regioni era stata attribuita dal Dpr 74 insieme alla “facoltà di apportare ulteriori integrazioni alle disposizioni” prodotte a livello nazionale.
Peraltro, la scadenza 10 giugno 2014 per conformarsi alla nuova normativa non è sembrata appropriata a molte Regioni che, per questo, ne hanno richiesto una proroga. Da qui il Decreto Ministero Sviluppo del 20 giugno 2014, che sposta la scadenza al 15 ottobre 2014 “al fine di consentire alle Regioni… di apportare eventuali integrazioni al libretto … e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore….”.
* Un ulteriore obbligo è quello a carico degli installatori e dei manutentori degli impianti termici, ai quali spetta di definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di controllo e manutenzione debbano essere effettuate.
** “Le istruzioni devono essere rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto, ai sensi della normativa vigente”.
Info: Decreto 10 febbraio 2014.
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