Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12552 del 10 luglio 2014 ha informato sui contenuti della sentenza n. 153/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art.18-bis, commi 3 e 4 del DLgs n. 66/2003 (dà attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero, di riposo settimanale e di ferie annuali).
Per la Corte la disposizione è illegittima perché “ha introdotto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello esistente prima della modifica contenuta nel testo della legge delegata, circostanza che la legge di delega aveva escluso prevedendo, invece, ” sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle integrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi”.
Peraltro, spiega la circolare del Ministero, l’illegittimità si deve considerare tale esclusivamente per il periodo 1 settembre 2004 – 24 giugno 2008 (termini di efficacia del DLgs 213/2004). Infatti, dal giorno successivo è entrata in vigore la disposizione dell’art. 41 del Decreto legge 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, che modifica l’art. 18-bis del DLgs 66/2003, articolo ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale.
Cosicchè, “la perdita di efficacia della disciplina introdotta dal 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze definitive, da atti amministrativi definiti, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze”.
E nei casi di verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, contenziosi con sentenze passate in giudicato, la sentenza della Corte costituzionale 153/2014 non produce alcun effetto.
Info: Ministero Lavoro circolare 10 luglio 2014