La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza del 3 giugno 2014, n. 22965, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro che aveva ritenuto ingiusta la condanna a suo carico per responsabilità di un infortunio, in quanto l’evento dannoso aveva interessato una persona presente in cantiere ma non con ruolo di dipendente.
La vittima, un parente del datore di lavoro, “era stata travolta dalla porzione di un muro, unitamente allo smottamento del terreno costituente il fronte dello scavo, mentre si trovava all’interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare, onde costituire sottofondazione per il rinforzo della base”.
Le motivazioni della Corte sono state espresse tenuto conto della vasta giurisprudenza in proposito. Prima fra tutte, la sentenza della Sez. IV del 20 aprile del 2005, n. 11351, secondo la quale “le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi”. Intendendo per “terzi”, tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi“.
A tale proposito la sentenza richiamata dalla Corte ha fatto riferimento, tra l’altro, al DLgs 626/1994 che “pone la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, e con ciò dimostra che le misure di prevenzione “sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi,da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa”.
Il rigetto del ricorso si conclude, per un altro aspetto della vicenda, con l’affermazione che è “del tutto irrilevante l’addotta circostanza secondo la quale il ricorrente al momento del sinistro fosse intento alla ripulitura dell’intonaco sul lato opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”.
Info: sentenza Cassazione n.22965