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Depositi di carburante in agricoltura e regolamento di prevenzione incendi

L’art. 1bis della L. 116/2014 di conversione del Dl 91/2014 (Disposizioni urgenti, fra le altre, per il settore agricolo, la tutela ambientale…) esonera gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi dall’obbligo di eseguire le procedure del nuovo regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi (Dpr 151/2011).

Con il regolamento di semplificazione del 2011 sono state aggiornate e riadattate le modalità di valutazione dei progetti, di controllo di prevenzione incendi, di rinnovo periodico di conformità antincendio, di nulla osta di fattibilità, delle verifiche in corso d’opera, della voltura, ecc., che vengono eseguite sia attraverso lo Sportello unico per le attività produttive sia attraverso lo stesso Comando provinciale VV.F. competente per territorio.

Esonero. L’art. 1 bis della L.116/2014 prevede che “Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi* di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore… non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Dpr 151/2011″.

È il caso di ricordare che fra i testi coordinati per la prevenzione incendi figura il Dm 19 marzo 1990Contenitori distributori rimovibili, norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso fra l’altro presso aziende agricole.

E ancora, conviene far riferimento al Dm 12 settembre 2003 che contiene le disposizioni su Depositi e distributori di carburante rimovibili con la regola tecnica di prevenzioni incendi (modalità di installazione dei depositi, distanze di sicurezza, distanze di protezione, recinzione, impianto elettrico e messa a terra, estintori).

Il gasolio agricolo viene utilizzato come carburante nei mezzi agricoli e come combustibile per le attività legate all’agricoltura. Il gasolio agricolo è tassato in modo diverso da quello degli altri agli altri prodotti petroliferi(per questo motivo viene colorato di verde prima della commercializzazione). L’acquisto e l’utilizzo del gasolio sono consentiti solo in presenza di determinate condizioni previste da norme specifiche.

Info: Legge 116/2014

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