Nel messaggio 6576 del 2 settembre la Direzione centrale delle Entrate si è occupata ancora del Durc, questa volta per dare delle precisazioni sul rilascio del documento ai sensi dell’art. 13 bis, c. 5, del Dl 7 maggio 2012, n. 52*. Il decreto ha disposto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle Amministrazioni statali, dagli Enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli Enti locali e dal Servizio sanitario nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva**.
Ecco in sintesi le indicazioni delle Entrate:
- le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il campo note dovrà riportare: a) l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione Dl 52/2012; b) i dati identificativi della “Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti; c) l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del Durc”; d) l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente.
E ancora, se il Durc emesso ai sensi del DL 52 è stato richiesto per pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, il Documento dovrà essere rilasciato con le modalità indicate sopra.
Il messaggio delle Entrate prosegue precisando che essendo stato ampliato il potere sostitutivo delle Pubbliche amministrazioni “anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati”, il soggetto pubblico interessato, prima di effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligato a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc.
* Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
** Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 sono state fornite le indicazioni per la definizione dei Durc richiesti in applicazione del DL 52/2012.
Leggi: Durc e autocertificazione