L’individuazione dei modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza, del Piano di sicurezza e di coordinamento, del Fascicolo dell’opera e del Piano sostitutivo di sicurezza è prevista nel TU/81 e dal DLgs 163/2006* e ha formato oggetto del Decreto interministeriale del 9 settembre, pubblicato sulla GU del 12 settembre. Il Decreto del fare ha infatti introdotto per il settore edile, al capo I del Titolo IV del TU 81/08, il nuovo articolo 104-bis**.
Elaborato dal Ministero del Lavoro in collaborazione con quello delle infrastrutture e della salute, il documento del 9 settembre:
- è composto da cinque articoli;
- è munito del previsto parere della Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- ha acquisito l’intesa della Conferenza per i rapporti fra Stato e Regioni il 12 giugno 2014.
I 4 allegati contengono il modelli semplificati per la redazione del Pos, Piano operativo di sicurezza (all.1), quello per la redazione del Psc, Piano di sicurezza e coordinamento, quello per la redazione del Pss, Piano sostitutivo di sicurezza, quello per la redazione del Fo, fascicolo dell’opera.
I modelli sono dei contenitori standard dentro i quali gli interessati cui compete l’obbligo dell’elaborazione (a seconda del caso, il committente dell’opera, il Cseo l’impresa esecutrice) inseriscono le informazioni necessarie e conformi alle finalità per cui sono previste.
A proposito del modello semplificato per il Pos, la sua redazione, avverte la premessa, “deve essere improntata ai criteri di semplicità, brevità e in modo da garantire a) la completezza e b) l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di protezione e dei dispositivi di prevenzioni individuali (Dpi), le procedure per l’attuazione delle misure di realizzazione ed i ruoli che vi devono provvedere” .
In un altro campo del modello vanno inseriti i dati identificativi dell’impresa con l’indicazione dei dirigenti e dei preposti, del Rspp, del Mc e del Rls. Un settore del campo si riferisce all’organizzazione del servizio di pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori (nomi degli incaricati con le specifiche mansioni per la gestione delle emergenze), il numero e le qualifiche dei lavoratori operanti nei cantieri (specifica deve risultare l’indicazione di eventuali lavoratori autonomi che operano per l’impresa).
Un campo a sé richiede di specificare, per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti, quali risultano dagli attestati dichiarati dall’impresa.
Infine, il campo che raccoglie i dati sulla tipologia delle lavorazioni svolte nel cantiere, le relative misure di prevenzione dai rischi e le modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
* Art. 131, c. 2-bis del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
** Art.104-bis (che integra l’art. 104, Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) (Leggi: Testo Unico revisione maggio 2014)