Nella pubblicazione precedente (Rls 15 lavoratori) si è fatto notare che nella stessa seduta del 6 ottobre, l’apposita Commissione abbia esaminato due interpelli sulla figura del Rls. Del primo argomento si è già detto in quella circostanza.
La problematica sollevata, invece, dall’Associazione bancaria italiana e dalle Segreterie nazionali dei sindacati firmatari del contratto collettivo del credito, aveva come oggetto la possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore:
- “di prevedere l’istituzione di Rls anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
- di prevedere che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il TU 81/08 riconosce agli Rls nell’ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato e quindi, anche per quelle aziende che, all’interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza”.
La Commissione, tenuto conto del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012, e anche dei “mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario, caratterizzato dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo”, richiamato l’Art. 47, c.1, del TU 81/08* e il c. 5** dello stesso articolo, dopo aver valutato che nell’istanza di interpello “è evidenziata la volontà delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo del credito di definire la figura del Rls operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro con il risultato di conseguire una “copertura totale” anche a favore delle piccole aziende del gruppo, conclude che “la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal TU sulla sicurezza sul lavoro”.
A condizione, è la chiosa della Commissione, che l’esercizio di tale facoltà debba “sempre rispettare le disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del TU 81/08”.
* “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”.
** Affida alla “contrattazione collettiva” il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei Rls.