È stato approvato ed è stato pubblicato sulla GU n.250 del 27 ottbre 2014 (sarà in vigore entro trenta giorni da questa data) il DLgs 13 ottobre 2014, n. 153 con ulteriori disposizioni integrative e correttive del DLgs 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. .
La modifica che ci interessa riguarda la parte dei controlli amministrativi sugli appalti e contiene delle novità di rilievo per la semplificazione della documentazione richiesta dalle disposizioni del nuovo Codice antimafia, entrate in vigore il 12 febbraio 2013 – Libro II del DLgs 159/2011, che avevano prodotto l’effetto di:
- allungare i tempi di rilascio della documentazione;
- appesantire gli adempimenti a carico delle imprese le quali si erano viste dilatare i tempi di aggiudicazione degli appalti e di stipula dei conseguenti contratti.
Il DLgs appena approvato* consentirà ai soggetti interessati:
- di utilizzare la documentazione antimafia in corso di validità anche per procedimenti diversi da quello per cui era stata rilasciata in precedenza;
- nel caso di “comunicazione antimafia”**, decorso il termine ordinario per il rilascio da parte della Prefettura, di procedere senza comunicazione ma mediante autocertificazione;
- nel caso di “informazione antimafia”***, decorso il termine per il rilascio o se vi è urgenza, di procedere senza far trascorrere il periodo di 15 giorni previsto dalla vecchia normativa.
Viene salutata con il favore degli imprenditori anche la limitazione delle verifiche ai soli familiari conviventi maggiori di età, residenti in Italia. Infatti, “l’esclusione dei familiari residenti all’estero alleggerisce la posizione dei manager internazionali”.
Infine, il DLgs modifica la “competenza territoriale” in quanto il rilascio della documentazione antimafia verrà effettuato dal Prefetto del luogo dell’impresa, con risultati facilmente comprensibili sul piano della semplificazione e della tempestività dell’acquisizione della documentazione richiesta.
* Seduta del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2014.
** La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011.
*** L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia, anche l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Info: Decreto legislativo 13 ottobre 2014 n.153