In merito all’aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza è pervenuta al Ministero del lavoro la richiesta di chiarimenti sulla durata dei relativi corsi (interpello 19/2014).
L’interpellante chiede se, tenuto conto che per il corso abilitativo a coordinatore della durata di 120 ore* è richiesta la presenza nella misura del 90%, “è corretto equiparare tale indicazione anche ai corsi di aggiornamento di 40 ore”.
Dato atto che la questione relativa agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata dall’art. 98 del TU 81/08 e nel dettaglio dall’allegato XIV*, normativa per la quale viene “ inequivocabilmente” posto l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione la Commissione ritiene che per i corsi di aggiornamento la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste, “anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio”.
Per questo motivo, chiude la Commissione interpelli, “coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore… fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante”.
*Queste le indicazioni dell’All. XIV:
Parte Teorica, Modulo giuridico: per complessive 28 ore, Modulo tecnico: per complessive 52 ore, Modulo metodologico/organizzativo: per complessive 16 ore.
Parte Pratica: per complessive 24 ore. Verifica Finale Di Apprendimento (dovrà essere effettuata …tramite: 1- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali, 2-Test finalizzati a verificare le competenze cognitive.
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%.
È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.
Info: Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza