Sull’orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario pendeva la procedura di infrazione n. 2011/4185 dell’UE. Con l’art. 14, la L.161/2014* ha abrogato, con effetto 25 novembre 2015, il c. 13 dell’art. 41 del DLgs 112/08 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
Ecco il testo del comma abrogato: “Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del DLgs 66/2003 (Durata massima dell’orario di lavoro e riposo giornaliero, Nda). La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche”.
Al secondo c. del citato art. 14 della Legge europea, si legge che “per fare fronte alle esigenze derivanti (dall’abrogazione detta sopra, Nda) le Regioni …garantiscono la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente… e entro il 25 novembre 2015 “le Regioni attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti”.
E anche a proposito dell’art. 17 dello stesso DLgs 66/2003 (Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale), “al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo … equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare… Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero… cessano di avere applicazione (dal 25 novembre 2015, Nda).
*Legge europea 2013 bis, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europe pubblicata sulla GU del 10 novembre 2014 e che entrerà in vigore il 25 novembre.
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