ROMA – Pubblicata il 21 novembre dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco la nota Depositi di Gpl fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.
Nello specifico la circolare chiarisce che:
- relativamente al punto 5.2.4 dell’allegato al Dm 14 Maggio 2004, così come integrato dal Dm 4 marzo 2014, che prevede che i serbatoi “possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità”. Nel caso in cui non sia possibile ricoprire il serbatoio con uno spessore di materiale pari a 0,5 metri gli installatori possono ricorrere all’istituto della deroga, (previsto dall’art. 7 del Dpr 151/2011), grazie al quale lo spessore di ricoprimento potrà essere inferiore se vengono utilizzati materiali che garantiscono equivalenti prestazioni di isolamento termico, incombustibilità, stabilità e durabilità;
- relativamente ai punti 3.7 e 3.9 del Dm 4 marzo 2014, in materia di recinzioni “si rappresenta che l’idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2 SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del Dm 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze”.
Per approfondire: nota prot n 13818 del 21 novembre