Il 2014 è stato fra gli ultimi anni forse il più prolifico sul piano degli aggiornamenti del TU 81/08. A parte gli argomenti, certamente di non poco significato e che abbiamo esaminato nei contributi della rubrica, vanno ricordati, per il carattere di generale interesse e per l’apporto di utilità pratica dei loro contenuti, gli inserimenti nel TU, del:
- Decreto Min. Interno 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
- Decreto 15 luglio 2003, n. 388, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Ci occupiamo qui del decreto 10 marzo1998* i cui allegati attengono ai diversi aspetti sia della sicurezza antincendio che della gestione delle emergenze.
Nell’all. 1 sono presenti le linee guida per la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, nell’all. 2 le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi, nell’all. 3 le misure relative alle vie di uscita in caso di incendio.
Delle misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio si occupa l’all. 4, delle attrezzature ed impianti di estinzioni degli incendi, l’all.5, dei controlli e della manutenzione sulle misure di protezione antincendio l’all. 6.
Gli allegati 8, 9 e 10 si occupano rispettivamente, della pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio; dei contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in relazione al livello di rischio dell’attività; dei luoghi di lavoro** ove si svolgono le attività per le quali ai lavoratori addetti al servizio antincendio, si richiede il conseguimento di un attestato di idoneità tecnica (art. 3 L 609/1996).
* L’Inail nel manuale “Formazione antincendio Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, Decreto Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 (edizione 2012, aggiornata 2013 Ndr) ricorda che il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, recependo quanto previsto dalla L.122/2010 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
** a) Industrie e depositi di cui agli artt 4 e 6 del Dpr n. 175/1988;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato …. adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Leggi: ordinamento militare inserito nel TU
Continua martedì 23 dicembre 2014: TU e regolamento primo soccorso 388