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Verifiche periodiche carrelli semoventi braccio telescopico, manuale Inail

ROMA – Carrelli semoventi a braccio telescopico. Pubblicato da Inail un documento con le Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011, documento di supporto per i datori di lavoro per la messa in servizio dell’attrezzatura e la richiesta di prima verifica periodica, e quindi dei tecnici verificatori Inail nella conduzione della verifica stessa.

Carrelli semoventi a braccio fisso e carrelli semoventi a braccio girevole. Questo il campo d’applicazione del documento, dove per i primi si intende: “carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi”, con il dispositivo di sollevamento che “non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello; mentre per i secondi si intende “carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzati per impilare carichi”. “Il dispositivo di sollevamento ruota intorno all’asse longitudinale del carrello di un angolo superiore a 5°”.

Non sono invece oggetto del documento i muletti, ovvero i carrelli industriali a forche.

Informazioni per il datore di lavoro

Il “D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa
    Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una
    matricola;
  • richiedere, dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive una periodicità annuale delle verifiche), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale
    INAIL competente”.

E “poiché i carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in precedenti regimi di verifica, l’articolo 5.1.2 dell’allegato I al D.M. 11 aprile 2011 prescrive che, qualora tali attrezzature alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio, la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio”.

Il carrello semovente a braccio telescopico si configura come attrezzatura multifunzione in base alla combinazione di attrezzature intercambiabili o accessori, assumendo quindi funzioni sia di sollevamento cose che di sollevamento persone.

Una volta elencate le varie combinazioni e gli accessori possibili, le soluzioni e le differenti dichiarazioni realizzate dal 1996 a oggi dai fabbricanti, il testo descrive la situazione attuale alla quale riferirsi.

“Il carrello semovente a braccio telescopico è una macchina multifunzione, accompagnata dalla propria dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, come previsto al punto 4 dell’Allegato II punto 1 lettera A della Direttiva 2006/42/CE, può includere, se del caso, anche un’indicazione con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera”.

Per quanto riguarda la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione e poi la verifica, Inail ripercorre ogni passaggio necessario.

Per prima cosa la comunicazione, che “dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata”.

Una volta inoltrata la comunicazione Inail assegnerà all’attrezzatura la matricola unica.

La prima verifica

Quindi la prima verifica periodica. “Almeno sessanta giorni prima della scadenza della periodicità annuale prevista dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i carrelli a braccio telescopico, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente per territorio”.

Inail entro 45 giorni dalla richiesta potrà poi effetture la prestazione o delegarla a soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro stesso.

Cosa prevede la prima verifica. Lunga e dettagliata a questo punto è la descrizione della prima verifica. Vengono descritti tutti i passaggi e i controlli eseguibili. Compilazione della scheda tecnica, sopralluogo e valutazione conservazione e manutenzione, verbale, esame documentale.

Tutti i documenti utilizzati e le schede, sono riportati nel manuale in copia esempio, insieme a tutta la normativa di riferimento, direttive, leggi e circolari.

Info: Inail carrelli semoventi a braccio telescopico

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