L’art. 82 del TU sicurezza lavoro vieta di “eseguire lavori sotto tensione”* a meno che “le tensioni siano di sicurezza” (secondo quanto previsto dallo stato della tecnica) o quando:
- i lavori sono eseguiti con procedure e attrezzature conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
- i lavori sono per sistemi di categoria 0 e I (ma l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei … secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica);
- i lavori sono per sistemi di II e III categoria (ma i lavori su parti in tensione devono essere eseguiti da aziende autorizzate, con specifico provvedimento dei Ministeri del lavoro e della salute);
- i lavori sono affidati a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica e riconosciuti idonei per tale attività.
È stato il Decreto del Ministero del lavoro – Ministero della Salute del 4 febbraio 2011 a definire, nell’art. 3, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende per lo svolgimento delle attività sotto tensione.
L’autorizzazione viene rilasciata con decreto del direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e del direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute che si avvalgono della Commissione per i lavori sotto tensione.
I requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione sono elencati nell’all.II del decreto del febbraio 2011 (Requisiti minimi delle aziende – Organizzazione e controllo, Procedure di lavoro ).
Con riferimento al primo requisito, l’organizzazione e il controllo, le aziende devono garantire: a) l’individuazione dei poteri e delle responsabilità assegnati nell’ambito dell’organizzazione stessa; b) l’adozione di particolari procedure di lavoro; c) la programmazione dell’attività di formazione dei lavoratori.
La procedura di controllo interno alla propria organizzazione è richiesta per garantire nel tempo la corretta applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione, e si estrinseca nella valutazione:
- dello stato delle attrezzature e dei DPI;
- delle verifiche periodiche su attrezzature e DPI;
- dell’aggiornamento tecnico del personale e della validità delle relative abilitazioni;
- della corretta compilazione dei piani di intervento;
- della corretta applicazione delle procedure di lavoro.
I risultati dei controllo eseguiti vanno archiviati anche su supporto informatico.
Si considerano idonee le aziende dotate di sistemi di organizzazione e controllo rispondenti a quanto stabilito dalle norme tecniche CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
* Eseguiti sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra e in cortocircuito… ma anche ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga (con parti del corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi) l’interno della zona dei lavori sotto tensione – definita nella norma CEI EN 50110-1.
Continua martedì 17 febbraio 2015: lavori sotto tensione procedure scritte