Il DLgs 277/1991 ha dato attuazione alle direttive europee 80, 82 , 83, 86 e 88 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici. Il Capo IV del DLgs, “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”, è stato abrogato dal DLgs 195/2006 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori …. al rumore) che è entrato in vigore nel giugno 2006.
Con il TU 81/08, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rumore all’interno della propria azienda allo scopo di individuare i lavoratori esposti al rischio e di attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
In caso di superamento del limite di azione superiore 85 dB(A)*, deve adottare in azienda, le misure tecniche e organizzative mirate alla eliminazione o alla riduzione dello specifico rischio (“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”, art. 181).
Ed è una norma tecnica, la UNI 11347:2015, in vigore dallo scorso 20 gennaio, che ha preso il posto della UNI/TR 11347:2010 che negli ultimi 4 anni di sperimentazione ha rappresentato un riferimento come rapporto tecnico ma non di vera e propria norma.
Come riferisce UNI** la 11347:2015: “riguarda i programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro e specifica: a) come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro; b) come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore”.
Nel PARE devono essere fornite una serie di informazioni a cominciare dall’elenco dei lavoratori e delle attività per i quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio il superamento dei valori previsti. Ma anche le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare allo scopo, tenuto conto delle esigenze: 1) della sicurezza (sia del personale, che delle macchine, che dei prodotti); 2) della produzione; c) dell’ambiente.
Vanno indicati i risultati attesi dagli interventi di riduzione dei livelli di esposizione, i tempi di attuazione delle singole misure di bonifica acustica, il settore aziendale di riferimento, il soggetto/i incaricato/i dell’attuazione delle misure di bonifica***, le modalità di verifica dei risultati acustici, di controllo dell’efficienza acustica nel tempo.
* Decibel, unità di misura della potenza o della pressione sonora.
** “Ente nazionale italiano di unificazione, costituito negli anni 20, è un’associazione … che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI…. partecipa in rappresentanza dell’Italia all’attività normativa degli organismi internazionali di normazione ISO e CEN”.
*** È consigliabile che il tecnico preposto sia diverso da quello che ha realizzato le misure.