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Verifiche periodiche, tariffe, soggetti abilitati, attrezzature combustibile, circolare

ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare del 3 marzo 2015 con Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonchè i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

La circolare riporta indicazioni in merito all’aggiornamento delle tariffe riguardanti le verifiche periodiche, l’abilitazione e l’eventuale segnalazione di comportamenti anomali dei soggetti abilitati ad effettuarle, e indicazioni dettagliate in merito a due specifiche attrezzature: quelle costituite da più bombole e i generatori di calore alimentati da combustibile.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro costituite da più bombole, la circolare ricorda che si fa riferimento “alle attrezzature rientranti nell’Allegato VII del Dlgs 81/08, collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto e che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo”. Per la determinazione della tariffa per le verifiche di tali attrezzature, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. 

“A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono  alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazion di rifornimento per autotrazione e per l’alimentazione di impianti di processo”. 

Quindi i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116Kw e serbatoi di Gpl.

Per tali attrezzature, gli obblighi di verifica periodica si riferiscono a quelle “necessarie all’attuazione di un processo produttivo destinate a essere usate durante il lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla circolare 23/2012 del Ministero del Lavoro, punto 4.

Tariffe

La circolare indica come le tariffe, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Decreto dirigenziale 23 novembre 2012, siano basate su indice Istat dei prezzi al consumo aggiornato ad ottobre 2014 e relativo a famiglie di operai e impiegati. Sono quindi pari al +9%. L’allegato 1 della circolare riporta nelle quattro tabelle tutte le tariffe adeguate in merito alla prima verifica e alla verifica successiva alla prima.

In ultimo le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati. La circolare riporta in allegato un modello standard attraverso il quale Inail, Asl e Arpa possono inviare al Ministero del Lavoro le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (in conformità all’allegato III del D.I. 11 aprile 2011).

Descritta, in sintesi la normativa che regola la sospensione o la revoca dell’abilitazione, il testo riporta in allegato una dettagliata tabella nella quale elenca e confronta il comportamento anomalo possibile e il provvedimento disciplinare che a questo comportamento può corrispondere.

Info: circolare 3 marzo 2015 chiarimenti verifiche periodiche

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