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Ascensori esercizio pubblico, manutenzione, verifiche e prove periodiche dal Dm 9 marzo

La manutenzione è il titolo dell’art. 4 del Dm 9 marzo sugli ascensori a esercizio pubblico, per la cui buona conservazione e regolare funzionamento deve essere eseguita, appunto, un’attività di manutenzione che va a affidata:

  • “a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del Dpr 1767/1951*;
  • a ditta abilitata ai sensi della L. 46/1990 , che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato”.

Delle verifiche e prove periodiche agli impianti si occupa, invece, l’art. 5 del Dm. La loro esecuzione è diretta ad accertare:

a) il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto;
b) l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.

Così, ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell’esercizio, deve effettuare una o più corse di prova a vuoto. E almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell’esercizio sottopone l’impianto ai controlli e alle prove previste delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008**. I risultati dei controlli e delle prove vanno inseriti nel libretto dell’ascensore, sottoscritti sia dal manutentore che dal Responsabile dell’esercizio.

Alle prove e/o controlli può partecipare un funzionare del competente USTIF. Per questo “le date delle verifiche semestrali devono essere sono comunicate dal Responsabile dell’esercizio con congruo anticipo, all’Ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Allo stesso ufficio, oltre che alla Regione e/o Ente locale che ha autorizzato l’installazione dell’impianto, devono essere trasmessi i verbali con l’esito delle prove/verifiche”.

Altro periodico controllo per le verifica del “corretto operato”, a cura e con la presenza di USTIF, Regione/Ente locale insieme al Responsabile d’esercizio dell’impianto, è quello disposto con cadenza triennale ed in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente.

Infine, gli U.S.T.I.F. possono “in qualsiasi momento”

  • disporre ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
  • richiedere l’esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

* Il DPR è stato modificato ma non in ordine a:

  • Art. 6. Commissione per l’abilitazione del personale di manutenzione;
  • Art. 7. Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione;
  • Art. 8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commissione;
  • Art. 9. Certificato di abilitazione;
  • Art. 10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza.

** In particolare, l’Appendice E (Controlli e prove periodiche dopo una trasformazione importante …cambiamenti , es. di velocità, di marcia, e sostituzioni…, es. di tipo di dispositivo di blocco, delle porte, del paracadute… o dopo un incidente).

Continua giovedì 19 marzo 2015: competenza del Ministero Trasporti sugli ascensori

Leggi

ascensori pubblici decreto 9 marzo 2015
ascensori, regolamento 19 gennaio 2015

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