La progressiva emarginazione della lavoratrice dal ruolo lavorativo ricoperto, la privazione di mansioni e di strumenti di lavoro, la perdita di credibilità della lavoratrice, un uso strumentale e persecutorio del potere disciplinare datoriale. Queste le imputazioni della sentenza della Corte d‘appello di Cagliari a carico di un datore di lavoro, reo di aver procurato all’interessata, con questi comportamenti, uno stato di malattia*.
Contro la sentenza il datore di lavoro aveva opposto, fra l’altro, la “mancata valutazione nell’eziologia del danno di fattori causali concomitanti extra lavorativi”.
L’intervento della Cassazione civile, Sez. Lav. del 12 marzo 2015, n. 4992, ha respinto il ricorso rilevando che l’esistenza di fattori concausali extralavorativi non rilevano per escludere il valore causale accertato dei fatti lavorativi, atteso che è del tutto consolidato il principio** secondo il quale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p.***, per cui “il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni”.
In forza di questo principio, continua la sentenza della Cassazione:
- “va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento”,
- “salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”.
* Quali conseguenze dei contrasti con il ddl e anche della deposizione resa dalla lavoratrice in controversie di altro dipendente licenziato.
** Recenti sentenze della Sez. lav. n. 23990 /2014 e n. 13954 /2014.
*** “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.
Info: sentenza 12 marzo 2015 n.4992