Entro domani 31 marzo i medici competenti devono trasmettere all’Inail, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. L’obbligo è prescritto dall’art. 40 del TU 81/08.
Il DM 09 luglio 2012, modificato dal DM 06 agosto 2013, indica i contenuti e le modalità di trasmissione dei dati.
Il Documento d’intesa n. 153 della Conferenza unificata Stato – Regioni del 20 febbraio 2012 ha previsto l’utilizzo, allo scopo, di un applicativo web dell’Inail.
Nel ricordato All. 3B all’art. 40 del TU sono elencati così i dati che il medico competente deve trasmettere:
- dati identificativi dell’azienda;
- numero dei lavoratori occupati;
- dati identificativi del MC;
- probabili/possibili malattie professionali segnala ex art. 139 del DPR 1124/1965*.
Nel dettaglio, questi, invece, i dati relativi alla sorveglianza sanitaria:
- numero dei lavoratori soggetti a s.s;
- numero dei lavoratori visitati nell’anno;
- numero dei lavoratori idonei alla mansione specifica;
- numero dei lavoratori con prescrizioni e/o limitazioni alla mansione specifica;
- numero dei lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione specifica;
- numero dei lavoratori permanentemente inidonei alla mansione specifica.
Quanto all’esposizione a rischi dei lavorativi, così sono indicati dall’All. 3B:
- movimentazione manuale dei carichi;
- sovraccarico biomeccanico arti superiori;
- agenti chimici;
- agenti cancerogeni e mutageni;
- amianto;
- silice libera cristallina;
- agenti biologici;
- videoterminali;
- vibrazioni corpo intero;
- vibrazioni mano braccio;
- rumore;
- campi elettromagnetici;
- radiazioni ottiche artificiali;
- radiazioni ultraviolette naturali;
- microclima severo;
- infrasuoni;
- ultrasuoni;
- atmosfere iperbariche;
- lavoro notturno;
- altri rischi evidenziati dalla valutazione dei rischi;
- sostanze psicotrope e stupefacenti**;
- alcol dipendenze**.
* Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
** Adempimenti ex art. 41, c. 4 del TU 81/08.
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Nota Ministero Salute scadenza invio allegato 3B e crediti Ecm
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Tutte le info per invio allegato 3B