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Strutture sanitarie, il Titolo V della nuova Regola tecnica antincendio

Con il DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 189/2012, si sono date le “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, inerenti …l’edilizia sanitaria, i controlli e la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie ….e ospedali psichiatrici giudiziari*.

Nel provvedimento è prevista l’emanazione di un apposito decreto interministeriale per l’aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa, appunto, alle strutture sanitarie e socio sanitarie (pubbliche e private).

Già si è anticipato (Leggi: In GU aggiornamento regola tecnica antincendio strutture sanitarie Ndr) nelle linee generali il contenuto del previsto Decreto interministeriale che porta la data del 15 marzo e che è stato pubblicato in GU il 25 marzo scorso**.

In questa sede ritengo opportuno esaminare nel dettaglio l’allegato III del decreto interministeriale (Min. Interno, della Salute e dell’Economia) il quale, a differenza degli allegati I e II – che sono integrativi della precedente Regola tecnica nel settore – rappresenta una novità nell’aggiornamento, tanto da essere stata inserita come titolo V della nuova Regola tecnica.

L’allegato (Titolo V), titola Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio (nelle strutture sanitarie, Nda).

Nell’esporre le generalità proprio per l’adeguamento antincendio, il legislatore impone ai responsabili delle attività sanitarie di adottare il SG (sistema di gestione).

Il provvedimento:

  1. deve essere definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo;
  2. deve essere redatto in base ai principi stabiliti dal DM dell’interno del 10 marzo 1998***;
  3. deve essere aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attività, con l’indicazione delle misure migliorative poste in atto.

I provvedimenti di miglioramento vanno adottati mediante:

  • identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
  • organizzazione del personale;
  • controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
  • gestione delle modifiche;
  • pianificazione di emergenza;
  • sicurezza delle squadre di soccorso;
  • controllo delle prestazioni con riferimento anche ai “crono programmi”;
  • manutenzione dei sistemi di protezione;
  • controllo e revisione del SG.

In particolare il SG deve contenere:

  • il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
  • l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
  • il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
  • il piano per la gestione delle emergenze;
  • il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza;
  • il numero minimo di addetti …. (da calcolare con i criteri che verranno illustrati in un prossimo approfondimento, ndr)

* Art. 6, cc. 2 e 2-bis.
** Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
*** Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Continua venerdì 3 aprile 2015: regola tecnica dotazione minima addetti antincendio

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Ospedali sicurezza lavoro – Anfos 

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