Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha posto interpello (Leggi: interpelli Ministero Lavoro 24 marzo 2015) in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4, c. 2, della L. 977/1967* (autorizzazione per l’impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative). L’istanza specifica è se l’attività di animatore** vada ricompresa tra quelle soggette alla autorizzazione della 977.
Per la Direzione generale del Ministero occorre premettere che “l’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”, deve essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni territoriali (DTL) del Ministero***. Deve trattarsi “di attività che non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”.
Allo scopo la Direzione richiama quindi la propria circolare n. 1/2000, secondo la quale si può prescindere dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’impiego del minore con riferimento a tutte quelle attività che per loro intrinseca natura, modalità di svolgimento o carattere episodico non risultino inquadrabili nell’ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili ad una vera e propria occupazione.
Inoltre, nel caso dell’attività svolta dalla figura dell’animatore si è di fronte all’organizzazione di eventi di intrattenimento all’interno di una struttura ricettiva, che “non sembra rientrare” tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell’ambito del settore dello spettacolo (queste sono quelle richiamate dall’art. 4 della L.977/1967).
“Le attività indicate dalla norma, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, devono essere intese in senso stretto… esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti” (sopra ricordati). Perché nel “settore dello spettacolo” risultano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano”( si veda anche la sentenza 21829/2014 della Cassazione, sez. lav.).
L’attività di animatore non rientra fra quelle volte alla realizzazione di spettacoli, e quindi l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego di minori non è dovuta.
* È stata modificata dal DLgs 345/1999.
** È “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club”.
*** Comunque, non si può prescindere dall’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.
Info: interpello marzo 2015 autorizzazione lavoro minori
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Interpelli Ministero su lavoro e sicurezza