Nella seduta del 25 marzo 2015 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato- Regioni ha approvato le Linee guida* per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute relative alle fibre artificiali vetrose (FAV).
Il documento è stato sancito alla luce della previsione** della possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in sede, appunto, di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
Nelle premesse delle Linee guida si fa riferimento alle disposizioni del Tit. IX (Sostanze pericolose), Capo I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del TU 81/08 sicurezza lavoro, per le quali, in caso di esposizione sul luogo di lavoro a tutti gli agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro è tenuto: a) ad effettuare la valutazione dei rischi… ad adottare le previste misure generali per la prevenzione dei rischi; b) nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie, valutati i rischi … , a prendere in considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo, la possibilità dell’utilizzo in un sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione.
Tutte le FAV, sottolinea il documento approvato dalla Conferenza, “per le quali non risultano valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell’esposizione, rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla diversa composizione e caratteristiche”.
Da qui l’opportunità di “provvedere a: 1- assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita; 2- favorire sul piano della tutela della salute – superando anche aspetti tecnici cruciali, quali la metodologia analitica di riferimento da utilizzare per la determinazione della corretta classificazione delle diverse FAV oggi presenti sul mercato – l’adozione di misure di prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa”.
Sul piano propriamente tecnico il documento della Conferenza si occupa delle FAV come “un ampio sottogruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell’amianto, hanno assunto, per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevantissima importanza commerciale, con un largo impiego in svariati settori produttivi, in particolare nei settori dell’edilizia, del tessile e dei prodotti plastici… Le loro caratteristiche di isolamento “risultano particolarmente utili per assicurare importanti risparmi energetici, che possono raggiungere ed anche superare il 70% nel settore dell’edilizia (maggior consumo di energia per riscaldare o per climatizzare gli ambienti”.
Ecco perché si “impone, a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, ogni approfondimento utile sulle conoscenze scientifiche più aggiornate relative ai rischi legati alla esposizione a fibre artificiali vetrose…”. Ecco perché le Linee guida***.
I diversi capitoli del Documento. Identità e classificazione delle FAV, le loro proprietà chimico fisiche; la classificazione di pericolo e gli aspetti normativi; i metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre; la tipologia di utilizzo e i settori di impiego (lane minerali, fibre ceramiche refrattarie); gli effetti sulla salute (infiammatori e irritanti delle vie polmonari, cancerogeneità); l’esposizione alle FAV nei luoghi di lavoro, limiti e valori di riferimento (fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti fibre vetrose); i rifiuti contenenti FAV; indicazioni operative (tra cui la delimitazione e la pulizia delle aree, la manipolazione dei prodotti, l’installazione all’aperto, la formazione degli operatori, i DPI).
Due gli allegati delle Linee guida, uno dei quali con gli obblighi e la responsabilità del medico competente.
* Il TU 81/08 definisce le “linee guida” come atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro predisposti dai Ministeri, dalle Regioni e dall’Inail e approvati in sede di Conferenza permanente Stato- Regioni.
** L’art. 8, c. 6 della L. 131/2003, Attuazione dell’art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.
*** Che superano la Circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25 novembre 1991 con le norme relative al settore.
Info: Regioni, intesa linee guida fibre artificiali vetrose