L’art. 5, c. 2, della L.68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili prevede, fra l’altro, che… i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo delle assunzioni obbligatorie (quote di riserva).
Sull’interpretazione dell’articolo la Federazione sindacale vettori e servizi per la mobilità, ha avanzato istanza di interpello (Nella serie pubblicata il 17 aprile 2015). Questa la domanda precisa: nell’ambito delle esclusioni dal computo utile ai fini della corretta determinazione della quota di riserva può rientrare anche il personale impiegato in attività di cantiere in qualità di direttore dei lavori, di assistente alla direzione lavori o di personale che svolge ruoli professionali assimilabili (per il coordinamento, verifica, il controllo e la sorveglianza)**.
Per rispondere la Direzione ricorda che con la riforma del mercato del lavoro (L.92/2012), l’art. 5 della 68 è stato integrato con il chiarimento che “indipendentemente all’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione volte in cantiere”.
Lo stesso Ministero del Lavoro***, si è osservato nell’interpello, ha ribadito che “per personale di cantiere deve intendersi non solo quello operante nel settore edile… e indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o con contratto dell’edilizia”.
Per questo la risposta della Direzione è stata che il personale non appartenente al settore dell’edilizia, ma con incarico di direttore dei lavori, di assistente alla direzione dei lavori, di direttore operativo, di ispettore di cantiere, di coordinatore per l’esecuzione dei lavori non possa essere escluso dal computo della quota di riserva prevista dalla norme sui diritti al lavoro dei disabili.
A margine della risposta, si ricorda che “per la nozione di cantiere occorre… riferirsi alla definizione contenuta all’art. 89, c. 1 lett. a) del TU 81/08 sicurezza lavoro (“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”).
* Art. della 68/1999.
** Previsti nell’Ufficio della direzione dei lavori di cui all’art. 147 del DPR 207/2010, Regolamento sui contratti pubblici e privati.
*** Nota n. 16522 del 12 dicembre 2013.
Info: interpello Ministero Lavoro 11/2015
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