Un lavoratore-boscaiolo mentre stava operando nel cantiere forestale impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte del tronco “che si era spaccato longitudinalmente”. Dei conseguenti danni l’interessato aveva chiesto giudizialmente il risarcimento.
Alla ditta di cui lo stesso era dipendente, era stato contestato di avere causato, per colpa generica e specifica, lesioni personali al proprio dipendente e ciò per “non aver adottato e non avere fatto adottare nell’esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica degli operatori”.
Contro la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, la ditta aveva proposto un ricorso in Cassazione che fu respinto, con la conseguente conferma della condanna emessa nel giudizio di primo grado (Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22837).
La Corte territoriale aveva evidenziato che al lavoratore “non fosse stata data una adeguata formazione, né una adeguata informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate e che nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di “scosciamento”*.
Al ricorso della ditta contro la sentenza i giudici di merito avevano sostanzialmente “negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito l’ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale “indicazione tecnica” fosse stata effettivamente fatta conoscere all’infortunato” con conseguente violazione, quindi, dell’art.20 del TU 81/08 ( il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro).
Da qui la della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e per quanto concerne la inesistenza della abnormità della condotta del lavoratore vittima dell’infortunio, i giudici della Corte territoriale hanno fornito una congrua e adeguata motivazione.
Entrando nei particolari delle motivazioni dei giudici territoriali, che la Cassazione ha fatte proprie, la sentenza ha evidenziato che “al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo”.
I giudici della Corte territoriale avevano anche sottolineato la circostanza che “ il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell’albero tale da non creare pericolo per le persone, ma che il documento stesso non prevedeva alcuna valutazione specifica del rischio di scosciamento”.
* Può insorgere nel caso di taglio di piante inclinate con una tecnica sbagliata.
Info: sentenza Cassazione penale n.22837 28 maggio 2015