ROMA – Clp miscele, entrato in vigore il 1° giugno 2015. Lo scorso 19 maggio si è tenuta a Roma la “Conferenza nazionale Clp 2015” convocata per fare il punto sulla normativa e sugli adempimenti presenti e futuri in relazione alla totale entrata in vigore del Regolamento CE n.1272/2008 Clp Classificazione e etichettatura delle sostanze e miscele.
Presenti in conferenza tutte le realtà istituzionali addette all’attuazione del Regolamento e alla contestuale vigilanza, a partire dall’Autorità competente Ministero della Salute, quindi Ministero dell’Ambiente, Lavoro, Iss, Echa, le Regioni.
Uno degli interventi centrali della giornata è stato sostenuto da Giuliano Tagliavento, dirigente del Dirigente PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro – ARS Regione Marche, intervenuto in qualità di rappresentate del Coordinamento interregionale Reach/Clp. Ovvero del coordinamento istituito dalle Regioni nel 2006 successivamente all’emanazione del regolamento Reach, con l’obiettivo di affiancare e assistere l’Autorità competente, nella vigilanza, nella valutazione delle stesse metodologie di vigilanza, nella formazione e nell’informazione degli ispettori.
Dott. Tagliavento Clp per le miscele da 1° giugno 2015, cosa accadrà, cosa sta accadendo.
Il Regolamento Clp introduce nella Unione Europea principi del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (“Libro viola GHS” dell’Onu). Rappresenta, dunque, un sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio unitario e armonizzato a livello europeo che si applica a tutte le sostanze o miscele compresi i principi attivi dei prodotti fitosanitari e biocidi.
Dal 1° giugno 2015 le miscele dovranno essere classificate ed etichettate conformemente ai nuovi criteri, con una deroga di due anni per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 (fino al 1 giugno 2017). Tale disposizione era già in vigore per le sostanze a partire dal 1 dicembre 2010, con la medesima deroga.
A partire dal 1° giugno 2015, in sintesi, il regolamento CLP è diventato obbligatorio in ogni sua parte e sono abrogate le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Cosa accadrà alle Pmi, come verranno interessate totalmente, nella quotidianità dall’entrata in vigore del Clp miscele.
Le Pmi, come tutta la cosiddetta catena di approvvigionamento (ovvero l’insieme degli attori coinvolti, dal produttore/importatore all’utilizzatore finale) devono applicare questa normativa per le sostanze e/o miscele che utilizzano.
Le Pmi sono gli utilizzatori a valle? Il formulatore, l’utilizzatore finale?
Dal punto di vista delle definizioni e della terminologia, come previsto dagli articoli 3 del Regolamento 1907/2006 Reach e 2 del Regolamento n.1272/2008 Clp, gli utilizzatori a valle (Downstream users) sono coloro che utilizzano una sostanza o una miscela senza averla prodotta né importata. In questa categoria sono inseriti anche i cosiddetti “formulatori”.
Sono invece considerati “utilizzatori finali” gli utilizzatori professionali (es. l’artigiano imbianchino che utilizza una pittura muraria) o i consumatori (es. hobbista che compra una vernice in un negozio specializzato).
Le Pmi, ne consegue, possono occupare qualsiasi posto della catena di approvvigionamento tranne quello di “utilizzatore finale”.
Oltre all’uso dei nuovi pittogrammi, quali quindi i primi passi da compiere, per informarsi, conoscere, essere in regola rispetto agli adempimenti.
È di fondamentale importanza la conoscenza dei Regolamenti, sia Clp che Reach. L’Azienda dovrà sicuramente ripensare la propria valutazione del Rischio Chimico in quanto possono esserci variazioni di classificazione sia di sostanze e/o miscele utilizzate, sia dei propri prodotti commercializzati.
Altro aspetto importante è quello di instaurare rapporti su questo argomento sia con i Fornitori che con i Clienti per la gestione della comunicazione dei dati nella “catena di approvvigionamento”: uno degli obblighi nuovi e fondamentali previsti.
In sede di Conferenza, ha parlato di regolamento che apporta trasparenza, chiarezza, perché.
In realtà entrambi i Regolamenti, Reach e Clp, apportano trasparenza perché prevedono:
- libera circolazione delle sostanze chimiche: le stesse disposizioni si applicano a tutte le aziende dell’UE;
- obbligatorietà dei dati: la fabbricazione, la commercializzazione e l’uso di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele (ad esempio i prodotti, detergenti) non registrate sono vietate. Analogamente è vietata l’immissione in commercio senza una adeguata classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele;
- comunicazione nella catena di approvvigionamento: ciascun attore della catena di approvvigionamento contribuisce a garantire, ed è responsabile per la sua parte, della effettiva comunicazione riguardante le proprietà pericolose e l’uso sicuro delle sostanze. Questo vale per il fabbricante, l’importatore, il formulatore, il distributore o rivenditore al dettaglio. Inoltre i consumatori hanno ora il diritto di chiedere e ricevere informazioni se i prodotti in commercio contengono sostanze estremamente preoccupanti per la salute umana e per l’ambiente.
Quale il ruolo del Coordinamento delle Regioni nell’attuazione del regolamento. Quale invece il ruolo che avrà ogni singola Regione, l’impatto del Regolamento nei piani di prevenzione e nella vigilanza.
Fin dalla emanazione del Regolamento Reach , alla fine del 2006, le Regioni hanno istituito un Gruppo tecnico interregionale specifico nell’ambito del Coordinamento prevenzione consapevoli della rilevanza storica di tale normativa europea e delle difficoltà che sia le PA che le aziende avrebbero avuto per adeguarsi ad una nuova “filosofia” di approccio al rischio chimico.
Tre sono le funzioni principali svolte dal coordinamento in questi anni:
- attivare informazione e formazione, nel modo più omogeneo possibile, degli operatori di vigilanza, in accordo anche con l’Autorità competente nazionale e il rappresentante nazionale al Forum Echa;
- operare a livello nazionale all’interno dei gruppi del Comitato tecnico di coordinamento gestito dall’Autorità competente nazionale che deve fungere come nodo intermedio di raccordo tra territorio ed Europa, contribuendo alla messa a punto, per quanto può competere alle Regioni, di indirizzi operativi;
- dare un importante contributo per la stesura dei piani nazionali di controllo (a tal proposito leggi i dati della Rendicontazione del Piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici 2013 Ndr) e il monitoraggio degli esiti di questi. Una finalità importante del Gruppo tecnico delle Regioni è anche quella di monitorare il livello di omogeneità delle metodologie di controllo adottate nei vari territori.
Le principali attività svolte nei territori dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione verso gli utenti sono invece: l’attività di informazione e sensibilizzazione sui contenuti dei regolamenti; l’attività di vigilanza composta principalmente:
- dallo svolgimento del piano nazionale annuale di vigilanza che l’Autorità Competente Nazionale (ACN – Ministero della Salute) e Regioni concordano e che deriva sia da input programmatori europei, sia da necessità rilevate nei territori;
- dalle attività estemporanee legate a segnalazioni provenienti da altri Stati membri, dall’ACN, da altre Regioni.
È importantissimo segnalare come la rete di vigilanza sia strutturata già su base europea, e che sono ormai discretamente numerose le richieste di verifica su aziende italiane provenienti da ECHA o altri Stati membri.
Per rinforzare il significato dei regolamenti Reach e Clp nella programmazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, tali argomenti sono inseriti anche nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.
Dal 2014 si sono avviate inoltre in alcune Regioni anche attività di vigilanza mediante controlli analitici. Tale tipologia di controllo avrà impulso dalla progressiva realizzazione della rete laboratoristica nazionale e interregionale specifica, delineata nel recente accordo Stato Regioni n.88 del 07.05.2015 sul Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori nell’ambito Reach-Clp.
Cosa consiglierebbe a una piccola o media impresa per adoperarsi ed essere immediatamente in regola. Una piccola media impresa artigianale, un piccolo produttore di oggettistica.
Sicuramente prendere contatto con gli Help Desk nazionali (Clp e Reach Ndr) e regionali per una conoscenza generale delle tematiche; quindi far riferimento alle Associazioni di categoria per una più attenta valutazione della propria “posizione” all’interno della catena di approvvigionamento; infine elaborare una check list interna (con l’ausilio, preferibilmente, di un professionista formato) per evidenziare le criticità e le eventuali non conformità in modo da poterle più facilmente superare.
Ritengo però che vada rivolto alle grandi aziende produttrici l’invito a un ulteriore sforzo per fornire informazioni più trasparenti ed esaustive alle piccole aziende che da loro dipendono: in fase di controllo spesso si rileva come le piccole aziende non abbiano ottenuto le informazioni a loro necessarie, pur avendole richieste.
Contatti o link dai quali i nostri lettori potrebbero partire per informarsi.
Echa
Istituto superiore di sanità
Helpdesk Reach nazionale;
Helpdesk Clp
Ministero Salute sicurezza chimica