Si è già detto dei primi due punti della Regola tecnica (allegato 1 del Decreto14 luglio 2015 del Ministero dell’interno).
Il terzo punto dell’allegato tecnico riguarda: a) le caratteristiche costruttive delle strutture ricettive (resistenza al fuoco, reazione al fuoco); b) la compartimentazione; c) i pianti interrati; d) i corridoi e f) le scale.
Le misure di evacuazione in caso di incendio occupano lo spazio del 4 punto, con la trattazione in dettaglio di:
- affollamento, capacità di deflusso;
- sistema delle vie di uscita;
- larghezza delle vie di uscita;
- le vie di uscita, ad uso esclusivo (in edificio servito da 2 o più scale; in edificio servito da 1 sola scala; l’atrio d’ingresso) e ad uso promiscuo.
Altre disposizioni (punto 5) si riferiscono alle aree e agli impianti a rischio specifico e ai depositi di liquidi infiammabili.
Per questi servizi tecnologici: a) ascensori e montacarichi; b) termici e/o preparazione cibi; c) condizionamento e/o ventilazione; d) elettrici; e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.); f) trattamento delle acque; g) frigoriferi; h) protezione attiva, la norma tecnica prescrive che i relativi impianti debbano essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Il punto 6 della regola tecnica del DM 14 luglio, raccoglie le disposizioni sui Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (estintori, impianti idrici antincendio, impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio).
Della segnaletica di sicurezza e della gestione della sicurezza rispetto al rischio incendio negli alberghi, ci occuperemo nel prossimo intervento della rubrica.
Continua mercoledì 5 agosto 2015: segnaletica antincendio e gestione sicurezza
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Primo approfondimento regola tecnica antincendio alberghi