I compiti della Regione e degli altri Enti territoriali per l’applicazione della Seveso 3, sono indicati dagli articoli 7, 8 e 9 del DLgs 105/2015.
Alle Regioni spetta di:
a) predisporre il piano regionale di ispezioni;
b) programmare e svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie;
c) adottare i provvedimenti conseguenti all’esito delle ispezioni;
d) esprimersi per la individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
e) fornire al Ministero dell’ambiente le informazioni necessarie per gli adempimenti*;
f) disciplinare le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale**;
g) stipulare*** eventuale convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
Le Regioni si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell’Arpa e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.
Funzioni del Comune. Competono all’Ente locale di effettuare il controllo dell’urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti; di informare, di essere consultato e di partecipare ai processi decisionali del pubblico****.
Questi gli Organi tecnici nazionali e regionali chiamati all’applicazione del Seveso3:
- l’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- l’lnail;
- I’Iss, Istituto superiore di sanità;
- il Cnvvf, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Nell’ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, questi soggetti possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.
* Quelli di cui agli artt. 5 e 27 del DLgs.
** Art 30 del DLgs.
*** Fermo restando il supporto tecnico scientifico dell’agenzia regionale per l’ambiente territorialmente competente.
**** Artt. 23 e 24 del DLgs 105/2015.
Continua lunedì 31 agosto 2015: i 17 allegati
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