Con la circolare 142 del 29 luglio 2015 l’Inps sull’attuazione degli artt.1-14 del DLgs 22/2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa “ma che possono avere incidenza sulla prestazione”.
La dettagliata circolare prende in esame:
- gli effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore;
- il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e il licenziamento disciplinare;
- il requisito contributivo di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- il requisito lavorativo di trenta giornate di lavoro effettivo…nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;
- la durata della NASpI e il procedimento di calcolo;
- la domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI;
- il servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI;
- la nuova attività lavorativa in corso di prestazione della NASpI.
A proposito di quest’ultimo punto, la circolare dell’Inps distingue diverse ipotesi del nuovo lavoro indicando distintamente:
- gli effetti del lavoro accessorio*;
- gli effetti del lavoro intermittente**;
- gli effetti dell’occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, eseguito all’estero.
Altri chiarimenti della circolare 142 del 29 luglio 2015 riguardano l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive in corso di prestazione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego.
* Disciplinato dall’art. 48 del DLgs 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.
** Disciplinato dagli artt. 13-18 del DLgs 81/2015
Info: circolare Inps 29 luglio 2015 n.142 chiarimenti NASpI