ROMA – Reach e gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche. Questo l’argomento trattato dal numero di settembre 2015 del Bollettino di informazione sostanze chimiche – Ambiente e salute, pubblicato dal portale Reach Gov. Un numero che illustra in dettaglio la figura dell’utilizzatore a valle, cosa si intende, le categorie, il ruolo, gli obblighi di legge.
Guida, figure, definizioni Reach
Il documento esamina in maniera chiara e immediata i vari aspetti della figura dell’utilizzatore a valle inquadrata dal Regolamento Reach, ovvero cosa si intende, riepilogo degli adempimenti, la comunicazione e per molte delle nozioni riportate, pubblica parallelamente sulla colonna sinistra un glossario e dei rimandi ai siti europei e alle leggi di riferimento.
“Il Regolamento Reach definisce utilizzatore a valle di una sostanza chimica una persona fisica o giuridica […] diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza chimica[…]nell’esercizio delle proprie attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle” (articolo 3, punto 13).
Un utilizzatore a valle (downstream user) è un’azienda o un soggetto che utilizza sostanze o miscele per produrre altre miscele (prodotti chimici) o che utilizza
sostanze o miscele per altri scopi: es. produzione di articoli, attività professionali”.
Rientrano in tale definizione quindi industrie, aziende artigianali, lavoratori autonomi che a seconda della propria mansione possono essere formulatore, riempitore, importatore, rappresentante esclusivo, reimportatore, utilizzatore finale.
Obblighi responsabilità
Molte sono le responsabilità rispetto al Reach che ognuna tali figure deve rispettare. Tra queste ci sono:
- “informare il fornitore in merito al tipo di utilizzo della sostanza nel caso in cui si tratti di una sostanza non ancora registrata;
- individuare e mettere in atto misure appropriate per controllare adeguatamente i rischi quando la sostanza utilizzata è accompagnata da una scheda di dati di sicurezza;
- attuare le misure indicate nello scenario di esposizione riportato nella scheda di dati di sicurezza;
- comunicare al fornitore, quando lo scenario di esposizione non copre l’utilizzo della sostanza, le informazioni necessarie per aggiornare gli scenari di esposizione e/o le categorie d’uso, oppure elaborare una apposita relazione sulla sicurezza chimica;
- informare immediatamente il fornitore se ritiene non adeguate le misure di gestione del rischio individuate;
- adottare le misure indicate nella licenza di autorizzazione qualora si usi una sostanza inclusa nell’Allegato XIV del Regolamento Reach (elenco delle sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione);
- verificare che l’uso della sostanza sia conforme alle prescrizioni contenute nell’Allegato XVII del Regolamento Reach (se si tratta di una sostanza sottoposta a restrizione);
- fornire (obbligo per i formulatori) ai propri clienti informazioni appropriate sui pericoli e sulle corrette condizioni di uso delle miscele di sostanze prodotte;
- registrare o notificare (obbligo per i fabbricanti di articoli) le sostanze estremamente preoccupanti contenute negli articoli destinati ai consumatori ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Reach”.
Quindi gli obblighi, che in fase di acquisto sono ad esempio la verifica del numero di registrazione, verifica nell’Alegato XIV e nelle candidate list; in fase di utilizzo seguire le indicate misure di gestione del rischio, riconoscere l’etichettatura da Clp; e infine in fase di vendita di articoli registrare sostanze se gli stessi articoli dovessero rilasciarne, comunicare e informare sulle sostanze estremamente preoccupanti e aggiornare gli scenari nelle schede dati Sds.
Ricordiamo che in base al principio della comunicazione sulla catena di approvvigionamento le Schede dati di sicurezza Sds vengono predisposte obbligatoriamente dai produttori e dagli importatori al fine di informare gli utilizzatori a valle per una corretta gestione del rischio che potrebbe derivarne.
È qui che entrano in gioco gli stessi utilizzatori a valle, che avranno l’obbligo di predisporre una relazione sulla sicurezza chimica qualora riscontrassero nelle sostanze in esame modalità d’uso non contemplate dalla Sds.
Info: Reach e gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche
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Utilizzatori a valle, chi sono, il video