Richiedi un preventivo gratuito

Rientro in servizio da periodo di inabilità da precedente infortunio

0

Respinta dalla Cassazione Civile (Sez. 3, sentenza del 27 agosto 2015, n. 17201) la domanda di un dipendente protagonista di un infortunio in itinere, “ascritto all’inopinata condotta di quelli, che gli avevano imposto di rientrare al lavoro al termine di un periodo di inabilità da precedente infortunio professionale, nonostante egli non fosse ancora guarito ed anzi dovendo il secondo infortunio ricollegarsi al primo, per avere perfino, in un primo momento ed all’esito di visita ad hoc seguita a precedente specialistica, altro funzionario dello stesso Istituto certificato la persistente sua inabilità per altri dodici giorni con certificato surrettiziamente ed illegittimamente sostituito successivamente con altro di immediato riavvio al lavoro”.

La Cassazione, da una parte, concorda con la Corte di appello “sull’insussistenza di piena prova del nesso causale tra il primo e il secondo infortunio e sulle modalità di accadimento del secondo incidente”.

“Quel che conta, si dice nella sentenza, è che è mancata ogni indagine, in particolare, sulle caratteristiche della patologia comune ai due episodi, sulle sue cause e, in particolare, sul fatto che essa dipendesse dal primo infortunio, ma soprattutto sulla sua evoluzione e sulla prevedibilità o prevenibilità della stessa alla stregua delle conoscenze mediche del tempo, tale da connotare di colpa il riavvio immediato al lavoro…” .

Se, da un lato si può individuare una comune eziologia ai due infortuni, non si può, d’altra parte: “anche affermare che l’ipersonnia (accusata dopo il secondo incidente) fosse derivata dal primo infortunio, tanto da considerarsi conseguenza ancora potenzialmente dannosa di esso e come tale non adeguatamente diagnosticata alla data dell’ordine di riavvio al lavoro;  né stabilire se, al momento della visita … conclusa col finale certificato di ripresa del lavoro, fosse ragionevolmente prevedibile il rischio di reiterazione dell’infortunio, in applicazione delle nozioni mediche del tempo applicabili alla fattispecie e sulla base dei dati disponibili in quel momento”.

Su un altro aspetto del ricorso preso in esame, si legge che “una conclusione di assenza di prova, anche presuntiva, sulla colpa dei funzionari medici pubblici in merito a specifici loro compiti in relazione alla cura dei postumi del primo infortunio, sostiene la Cassazione civile “ attiene ad una valutazione di merito ed in quanto tale, siccome scevra da evidenti vizi logici o giuridici, incensurabile nella presente sede di legittimità…”.

Info: sentenza Cassazione n.17201 del 27 agosto 2015

Leggi

News e approfondimenti incidenti in itinere 

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo