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La Cassazione sulla tenuta del documento di valutazione del rischio incendio

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Sulla condanna da parte del giudice di merito che aveva accertato l’omissione del titolare di un Pub della prescritta attività di formazione/informazione dei lavoratori dipendenti riguardo alle procedure di emergenza, oltre che dell’attività nei riguardi dei lavoratori incaricati delle attività di emergenza antincendio, è intervenuta la Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363.

A prescindere dalla decisione sul fatto, nella sentenza è interessante l’interpretazione della normativa riguardante la tenuta del documento di valutazione del rischio incendio.

“È  stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del TU 81/08, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati, ivi comprese le attività di ristorazione*…. Si ritiene di dare senz’altro continuità a tale principio, che trova il suo fondamento nell’ampia formulazione dell’art. 3 del TU, secondo cui, appunto, “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. “Da ciò discende l’obbligo del prescritto documento anche per l’attività di Pub con attività accessoria di piccoli intrattenimenti”.

Nel fatto oggetto di contestazione, inoltre, il ricorrente aveva dato un’interpretazione meramente formalistica del concetto di “infortunio”, limitandolo al solo prestatore di lavoro ed escludendo del tutto irragionevolmente i soggetti che comunque frequentano i luoghi, in tal modo non considerando che lo scopo perseguito dalla norma è più in generale la tutela dal rischio “incendi”, a cui non si sottraggono certamente i locali ove si prevede l’afflusso di pubblico connessa alla ristorazione e all’intrattenimento.

Il Tribunale aveva precisato che, trattandosi di attività con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato all’evenienza incendi non poteva essere classificato come “basso”, per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico.

La Corte ha valutato come corretta anche l’esclusione dell’applicabilità della procedura semplificata prevista dal “Decreto del fare”, che “attiene ai settori professionali che presentano minore fattore di rischio infortuni”. L’art. 32 del decreto DL 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito dalla L.98/2013) prevede il modello semplificato per le attività “a basso rischio” di infortuni.

Sez. 3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012
** L’art. 32 del DL 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito dalla L.98/2013) prevede il modello semplificato per le attività “a basso rischio” di infortuni.

Info: sentenza Cassazione n.39363 30 settembre 2015

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Il rischio incendio sul lavoro – Anfos 

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