Curata dall’Inail, insieme al Ministero dell’Agricoltura e al Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, è stata pubblicata una scheda tecnica sullo stoccaggio dei prodotti fitosanitari.
La scheda divulgativa è rivolta agli operatori, ai tecnici, agli imprenditori e ai lavoratori autonomi in quanto utilizzatori dei prodotti fitosanitari del settore agricolo e degli altri settori indicati nel DLgs 150/2012*.
Fra gli obblighi prescritti, quello del deposito che deve avvenire in:
- locale apposito/specifico (struttura stabile in muratura; stanza specifica indipendente; container ad uso specifico);
- area specifica all’interno di un magazzino, realizzata con delimitazione con pareti o rete metallica;
- armadio apposito, per piccole quantità.
Il deposito deve:
- essere aerato, dotato di finestre o feritoie sufficienti al ricambio d’aria e protette con griglie per impedire l’entrata di animali
- essere ubicato in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici, preferibilmente in prossimità dell’area attrezzata per il riempimento dell’irroratrice;
- essere dotato di sistemi di contenimento di sversamenti accidentali per impedire contaminazioni;
- essere dotato di scaffali a ripiani in materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
Anche il deposito costituito da armadio deve essere chiuso a chiave, dotato di griglia che consenta la ventilazione e provvisto all’interno di bacini di contenimento.
Questi i requisiti generali dei depositi. Porta con chiusura di sicurezza, da mantenere chiusa; impianto elettrico sicuro e assenza nel locale di caldaie, bruciatori a gas o stufe elettriche; sulla porta o sulla parete esterna deve essere affissa la segnaletica di sicurezza; in prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza (115, 118, Centro Antiveleni).
Che cosa si può conservare nel deposito? Oltre ai prodotti fitosanitari, i concimi utilizzati in miscela con i prodotti fitosanitari; temporaneamente i contenitori vuoti; i prodotti scaduti o non più utilizzabili, purché in zone identificate e separati dagli altri prodotti; i prodotti o le attrezzature direttamente collegati all’uso dei prodotti.
Infine, la scheda elenca i divieti connessi al deposito dei fitosanitari (lasciare incustodito l’accesso; fumare ed accendere fuochi in prossimità del deposito; stoccare altri prodotti o attrezzature, sostanze alimentari, mangimi, nel locale dedicato o nel locale dove sia ubicata l’area specifica o l’armadio apposito).
* Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’attuazione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
Info: Inail, Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari
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